Nel momento in cui l'utente invia il messaggio riceve, da parte del proprio gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora) dell’invio. Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata, nel caso di errata compitazione della denominazione della casella del destinatario) consegna, con l'indicazione della relativa data ed ora e questo a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario. Tale ricevuta di consegna fornisce la certezza tecnica e legale dell’avvenuto recapito al destinatario della email PEC (viceversa, la mancata consegna fornisce la certezza tecnica e legale del mancato recapito).
Inoltre, la ricevuta di consegna attesta, con firma del provider scelto dal destinatario, la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato nella sua casella.
Nel caso il destinatario non sia in copia conoscenza "CC", la stessa ricevuta contiene anche l’intero contenuto (testo ed eventuali allegati) del messaggio recapitato.
La ricevuta di consegna costituisce presunzione di avvenuta lettura.
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