Qui di seguito trovi un riassunto della normativa correlata.
L’articolo 34 della European Directive 2000/31/CE obbliga gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli alla conclusione dei contratti elettronici, riformando la propria legislazione se necessario.
Ogni Stato membro deve adeguare la propria normativa in merito ai requisiti – e in particolare ai requisiti formali – che possano ostacolare la conclusione dei contratti per via elettronica. È necessario analizzare sistematicamente quali leggi richiedano questo adeguamento, e tale ispezione deve riguardare tutte le fasi e gli atti necessari per portare a termine il processo contrattuale, inclusa la registrazione del contratto. Il risultato di tale adeguamento dovrebbe rendere possibile la conclusione dei contratti elettronicamente. L’efficacia legale della firma elettronica è disciplinata dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che stabilisce un quadro comune per la firma elettronica. L’attestazione rilasciata da un prestatore di servizi può consistere nella fornitura di un servizio a pagamento online.
Nell’articolo 24, della Law 34/2002, of July 11th, on services of the information society and electronic e-commerce, the conditions by which contracts executed electronically are established sono stabilite le condizioni in base alle quali i contratti eseguiti elettronicamente sono validi.
Prova dei contratti conclusi elettronicamente.
1. La redazione deve avvenire secondo la Legge 56/2007, del 28 dicembre. La prova della conclusione del contratto elettronico e delle obbligazioni da esso derivanti è soggetta alle regole generali dell’ordinamento giuridico. Quando i contratti conclusi elettronicamente sono firmati elettronicamente, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 della Legge 59/2003, del 19 dicembre, sulla firma elettronica.
2. In ogni caso, la forma elettronica con cui un contratto viene concluso mediante mezzi elettronici è ammissibile in giudizio come prova documentale.
Il sudetto Article 3, of Law 59/2003, of December 19th, on electronic signature disciplina la validità legale della firma elettronica e dei documenti firmati elettronicamente.
La firma elettronica avanzata è la firma elettronica che consente di identificare il firmatario e di rilevare qualsiasi modifica successiva ai dati firmati. Essa è collegata unicamente al firmatario e ai dati cui si riferisce ed è stata creata mediante strumenti che l’autore può mantenere sotto il proprio controllo esclusivo. La firma elettronica avanzata basata su certificato riconosciuto e generata da un dispositivo sicuro di creazione della firma è considerata una firma elettronica riconosciuta. La firma elettronica attribuisce ai documenti elettronici lo stesso valore della firma dei documenti cartacei. Non meno importante, sempre nell’articolo 3, non vengono negati effetti legali a una firma elettronica che non soddisfi i requisiti della firma elettronica riconosciuta, semplicemente perché viene presentata in formato elettronico. Ai fini delle disposizioni di questo articolo, quando una firma elettronica viene utilizzata secondo le condizioni concordate dalle parti, si terrà conto degli accordi intercorsi tra le stesse.
In questo contesto, Namirial Notify opera come terza parte fiduciaria, come stabilito nell’articolo 25 della Law 34/2002, of July 11th, on services of the information society and e-commerce
Le parti possono concordare che una terza parte registri le dichiarazioni di volontà che costituiscono i contratti elettronici e annoti la data e l’orario in cui tali comunicazioni hanno avuto luogo. L’intervento di queste terze parti non può modificare né sostituire le funzioni attribuite dalla legge ai soggetti abilitati a conferire pubblica fede.
L’articolo 162 della Law 1/2000, of January 7th, on Civil Procedure , autorizza le comunicazioni effettuate tramite mezzi elettronici che garantiscano l’attendibilità, come quelle effettuate tramite la piattaforma Namirial Notify. Quando gli Uffici di Collegamento e le parti o i destinatari degli atti di comunicazione dispongono di mezzi di telecomunicazione, elettronici, telematici o simili, che consentono la trasmissione e la ricezione di note e documenti in modo da garantire l’autenticità della comunicazione e del suo contenuto, e fornire prova affidabile dell’invio, della ricezione e del momento in cui essi sono avvenuti, gli atti di comunicazione possono essere effettuati tramite tali mezzi, con il documento di ricezione eventualmente appropriato.
Il valore probatorio di un documento privato è disciplinato dall’articolo 326 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, sul Codice di Procedura Civile. I documenti privati producono piena prova nel processo, ai sensi dell’articolo 319, quando la loro autenticità non è contestata dalla parte a cui arrecano pregiudizio.