Segue la risposta n. 14 dell’Agenzia delle Entrate del 10/12 in merito ad una serie di chiarimenti sull’imposta di bollo da assolvere sulle fatture nei casi di mancata applicazione dell’Iva e importo superiore a € 77,47.
Consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020 su imposta di bollo.pdf
Bollo virtuale su efatture 3 domande 1 sola risposta IMPORTANTE.pdf
Inoltre si evidenzia che nella bozza della prossima Legge di Bilancio 2021, approvata dal Consiglio dei Ministri a fine novembre, viene confermato il principio della responsabilità in solido in capo al Cedente/Prestatore anche in tutti i casi in cui la fattura elettronica è emessa tramite il Sistema di Interscambio dal Cessionario/committente.
ART. 197. (Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore)
- Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Se non hai risolto il tuo problema contattaci per aprire un ticket.